Accesso civico generalizzato

 

L' accesso civico generalizzato consente a chiunque di ottenere, senza dover fornire alcuna motivazione, documenti detenuti dall'amministrazione ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria sul proprio sito istituzionale.

L'accesso civico generalizzato è sottoposto a limitazioni in caso di:

  • interessi pubblici : sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello stato, conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive;
  • interessi privati : protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico generalizzato non è possibile in caso di:

  • segreto di Stato;
  • altri divieti di accesso e divulgazione previsti dalla legge ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti.
  • casi previsti dall'art. 24, comma 1 della legge 07.08.1990, n. 241 e precisamente:
  • segreto e divieto di divulgazione espressamente previsto da regolamento governativo;
  • procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che le regolano;
  • attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  • nei procedimenti selettivi i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

 

Esercizio dei diritti di accesso civico

Le richieste di accesso civico possono essere presentate:

  • al responsabile della trasparenza, ove la richiesta abbia a oggetto documenti da pubblicare obbligatoriamente ai sensi del decreto trasparenza.

 

Le richieste possono essere trasmesse o consegnate:

  • tramite email all'indirizzo info@sarnerstiftung.it in forma di una copia per immagine della richiesta cartacea firmata, assieme alla copia per immagine non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure in forma di una richiesta sottoscritta con firma digitale

oppure

  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sarnerstiftung@pec.sarnerstiftung.it in forma di una copia per immagine della richiesta cartacea firmata, assieme alla copia per immagine non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure in forma di una richiesta sottoscritta con firma digitale
  • tramite fax al numero +39 0471 624099 in forma di una copia per immagine della richiesta cartacea firmata, assieme alla copia per immagine non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
  • tramite servizio postale all'indirizzo Fondazione Sarentino, Vicolo Ospedale 3/5, 39058 Sarentino in forma di una copia per immagine della richiesta cartacea firmata, assieme alla copia per immagine non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
  • tramite consegna a mano negli uffici di amministrazione della Fondazione Sarentino.

Il rilascio di documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

 

Durata del procedimento

La pubblica amministrazione decide entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta con provvedimento espresso e motivato se accogliere o rigettare la richiesta e comunica la decisione al richiedente e agli eventuali controinterssanti.

Nel caso in cui vi sono controinteressati il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della richiesta è sospeso fino alla scadenza di un termine di 10 giorni, entro il quale i controinteressati possono eventualmente presentare opposizione alla richiesta, ovvero è sospeso fino al giorno, all'interno del predetto termine dei 10 giorni, in cui è stato presentato il ricorso all'amministrazione.

L'ufficio competente trasmette al richiedente in caso di accoglimento della richiesta in modo tempestivo i documenti richiesti oppure, nel caso in cui la richiesta riguarda dati i quali ai sensi del decreto trasparenza avrebbero dovuto essere pubblicati obbligatoriamente, il collegamento ipertestuale (link) per la sezione del sito internet della pubblica amministrazione su cui la pubblicazione è avvenuta.

In quei casi in cui la richiesta di accesso civico è stata accolta nonostante l'opposizione di un controinteressato, l'ufficio competente ne informa il controinteressato e trasmette al richiedente i documenti non prima di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione da parte del controinteressato.

 

 

Mezzi di impugnazione

In caso di diniego parziale o totale dell'accesso oppure in caso di mancata risposta entro il termine previsto di 30 giorni il richiedente può chiedere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il riesame della richiesta di accesso.

Il responsabile della trasparenza è:

Direttore Manuel Locher

Il richiedente può in caso di diniego parziale o totale dell'accesso oppure in caso di mancata risposta entro il termine previsto di 30 giorni presentare altresì ricorso al difensore civico:

http://www.volksanwaltschaft.bz.it/it/interlocutori/difensora-civica.asp

Il richiedente può presentare anche ricorso al tribunale amministrativo regionale contro la decisione della pubblica amministrazione in merito alla richiesta di accesso civico oppure, in caso di riesame, contro la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o la decisione del difensore civico.

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